Parte la procedura SENZA “Click Day” per le aziende con fatturati inferiori a 5 mln €. L’Agenzia invita quindi a preparare con cura le domande onde evitare errori che possono bloccare o ritardare il procedimento di erogazione.
Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia e la relativa guida operativa, le modalità per l’ottenimento del beneficio introdotto dall’Articolo 25 del DL Rilancio.
Il contributo potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto tramite apposita procedura web disponibile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, o mediante il canale telematico Entratel/Fisconline per chi dovesse utilizzare un apposito software di compilazione.
Una volta inoltrata la domanda, l’Agenzia delle Entrate si limiterà ad effettuare il controllo dei dati di Codice Fiscale e Iban (per quest’ultimo l’Agenzia ha specificato che non saranno ammessi accrediti su conti correnti di intermediari), per poi liquidare la somma dovuta.
I controlli di merito, così come i controlli antimafia, saranno invece effettuati dall’Agenzia solo dopo il pagamento. Non è previsto quindi alcun tipo di controllo preventivo di merito.
L’Agenzia ha precisato inoltre che, alla luce della dotazione finanziaria disponibile (oltre 6 miliardi di Euro), non sarà necessario alcun click day per l’invio della domanda.
Viene inoltre indicato in 10 giorni il lasso di tempo che potrebbe trascorrere tra la presentazione dell’istanza e l’accredito in conto corrente sull’Iban indicato in domanda.
Restano infine ancora esclusi i professionisti, anche se è ancora al vaglio del Parlamento la possibilità di includerli con la conversione in Legge del Decreto Rilancio.
Il calcolo del contributo
Le istruzioni ai modelli telematici pubblicate dall’Agenzia individuano gli elementi da considerare per verificare il calo del fatturato di Aprile.
Il contributo spetta ai contribuenti con partita Iva (ad esclusione di alcuni soggetti, che potrebbero però essere ripescati in sede di conversione del DL Rilancio), in particolare ad imprese, incluse le imprese agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, i cui ricavi (articolo 85, lettera a-b del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) nel periodo d’imposta 2019 non abbiano superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato fatturato o corrispettivi inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.
Per determinare fatturato e corrispettivi, occorrerà fare riferimento a tutte le fatture attive (e ai corrispettivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazioni) con data di effettuazione in aprile. Rileveranno le fatture immediate con data 1-30 aprile (2019 e 2020), nonché quelle differite il cui documento di consegna ha data ricadente nel mese di Aprile, anche se emesse in maggio.
Dall’importo delle fatture emesse andrà sottratto quello delle note di variazioni in diminuzione, rilevanti ai fini Iva, che hanno data Aprile, anche se (come generalmente accade) rettificano operazioni fatturate in mesi precedenti.
Il contributo sarà determinato applicando, alla differenza tra i ricavi/compensi dei periodi sopra riportati, una percentuale. Quest’ultima varia a seconda dei casi:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi inferiori o uguali a 400.000,00 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 Euro e fino ad 1 Milione nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- 10% per soggetti on ricavi/compensi superiori a 1 Milione di Euro e fino a 5 Milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (entro il 30 aprile 2019), per i quali non è stato posto il requisito del calo di fatturato, il contributo si calcola in base alle percentuali di legge applicate alla diminuzione Aprile 2020 – Aprile 2019, se esistente, oppure in base agli importi minimi (1.000 Euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi) se il fatturato di Aprile 2020 è uguale o superiore a quelle di Aprile 2019. Spetta sempre l’importo minimo per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° maggio 2019.