È possibile rispettare i limiti imposti dalla norma per la concessione garanzie cumulando più richieste pur nel rispetto dei parametri imposti (tra i quali il più rilevante è 25% del fatturato)
Nel corso della recente conferenza digitale sull’articolo 13 del Dl liquidità tenutasi lo scorso 20 aprile è stata confermata la possibilità per le imprese di cumulare più tipi di garanzie purché nel rispettino dei limiti complessivi che la norma impone.
I limiti previsti della lettera c) dell’articolo 13, sono alternativamente:
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento, opportunamente autocertificati, nei successivi 18 mesi, nel caso di Pmi, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Relativamente al fatturato, è stato chiarito che per questo parametro si può fare riferimento alla voce B9 dello schema di conto economico di bilancio. Sul dubbio relativo al 25% del fatturato in assenza di un bilancio 2019 già approvato è stato chiarito che si potrà ricorrere anche a un dato di preconsuntivo che dovrà essere autodichiarato.
ll terzo parametro entra in gioco qualora l’importo del finanziamento sia superiore sia al doppio del costo del lavoro sia al 25% dei ricavi. Chiaramente quel dato dovrà essere autodichiarato dall’impresa ai sensi del Dpr 445/2000.
Si apre quindi una strada a due corsie e due velocità.
La prima per sfruttare il fattore tempo e costi contenuti è quella dell’immediata richiesta del contributo da 25.000 € con copertura al 100 %.
La seconda (nell’ipotesi che il 25 % del fatturato lasci ulteriore spazio a copertura con garanzia speciale) e quella di richiedere un finanziamento con garanzia al 90 % sulla residua quota.
Per un esempio pratico:
Si consideri un Impresa con ricavi pari a 1 mln di €. Considerando il limite del 25% dei ricavi, valido sia per la lettera m) sia per la n), l’impresa potrà ricevere finanza per un massimo di 250 mila euro.
Avrebbe quindi la possibilità di richiedere un miniprestito da 25mila euro, con garanzia del Fondo del 100 per cento.
Poi, per il residuo pari a 225 mila euro, che consente comunque il rispetto del limite del 25% dei ricavi, potrà ricorrere alla garanzia della lettera n) con un intervento del Fondo al 90 % che sale al 100 % in presenta si un confidi o analogo soggetto di riassicurazione.