L’Art. 186 del DL Rilancio introduce un’ulteriore modifica al Bonus Pubblicità 2020.
L’articolo 98 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 introduceva alcune modifiche strettamente riguardanti il Credito d’Imposta Pubblicità, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Nella fattispecie veniva deliberato un regime straordinario per tutti gli investimenti apportati nel 2020.
Le modificazioni sostanziali, confermate in questa parte dal DL Rilancio, riguardano la rimozione del vincolo incrementale sull’esercizio precedente, ossia che il valore complessivo dell’investimento effettuato nel corso del 2020 sia superiore di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Dunque, è confermato che per il Bonus Pubblicità, limitatamente all’anno 2020, non sarà previsto il calcolo della somma degli investimenti sostenuti per l’esercizio 2019.
La modifica più importante introdotta dal DL Rilancio riguarda invece l’aliquota di riferimento. Se infatti il DL 17 Marzo 2020, n. 18 prevedeva una rimodulazione dell’aliquota dal 75% sulle spese incrementali al 30% degli investimenti totali, l’Art. 188 del DL Rilancio innalza l’aliquota al 50 % degli investimenti sostenuti.
Incrementata inoltre la dotazione portata complessivamente a 60 mln €.
Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali.
L’obbiettivo resta infatti quello di allargare in maniera rapida la platea dei beneficiari per permettere una più ampia agevolazione e fruizione dei servizi pubblicitari.
Il decreto dispone, inoltre, di una proroga per gli invii telematici in una nuova finestra temporale a Settembre, ovvero dal 1° al 30 Settembre.