DL Rilancio – Introdotte nuove misure per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese

L’articolo 26 del DL 19 maggio 2020, il c.d. DL Rilancio, introduce nuove misure per far fronte alla crisi economica causata dal Covid-19 e incentivare il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese.

Le misure introdotte dall’articolo 26 si applicano agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee di cui ai regolamenti (CE) n. 2157/2001 e (CE) n. 1453/2003 aventi sede legale in Italia.

Le condizioni per le imprese introdotte dal comma 1 dell’articolo 26 sono le seguenti:

a) Ricavi superiori ai 5 milioni di euro o ai 10 milioni nel caso della misura di cui al comma 12, e fino a un massimo di 50 milioni di euro;

b) Abbiano subito nei masi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno prevedente; c) Abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del DL Rilancio ed entro il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento ed interamente versato (per l’accesso alla misura di cui al comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore ad euro 250.000);

L’efficacia delle misure introdotte dall’articolo 26 del DL Rilancio è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

Viene stabilito che, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società del gruppo, in esecuzione dell’aumento di capitale sociale di cui sopra (lettera c comma 1), spetta un credito d’imposta del 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può superare i 2 milioni di euro.

Inoltre, il comma 8 dell’articolo 26 stabilisce che alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 % del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 % dell’aumento di capitale.

Un’ulteriore misura è rappresentata dall’istituzione al comma 12 del «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società di cui al comma 1 dell’articolo 26 che soddisfino le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 % dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 lettera a). Gli strumenti finanziari di cui sopra saranno rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.

Inoltre, per aver accesso alla misura di cui al comma 12 dell’articolo 26, deve sussistere anche la condizione che abbiano un numero di occupati inferiori a 250.

La dotazione iniziale del Fondo Patrimonio PMI per l’anno 2020 è stata stabilita in 4 miliardi di euro.