La Circolare dell’Ag. Entrate 9/E del 13/4/2020 ha fornito chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Per l’operatività occorrerà attendere il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge Cura Italia, ovvero entro il 17.03.2020.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare Ag. Entrate n. 9/E del 13/4/2020 che potete scaricare sotto.