Condizioni differenziate per l’accesso al Credito per PMI e Professionisti

Il decreto Liquidità ha definito le procedure per accedere al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione della liquidità necessaria a imprese e professionisti per ripartire dopo l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.

Sono previsti requisiti differenti per i soggetti che richiedono nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro e coloro che hanno conseguito ricavi fino a 3,2 milioni di euro.

Le modifiche all’operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del decreto cura Italia, ora approvato in prima lettura al Senato, prevedono:

  • l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento.
  • la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Il decreto Liquidità prevede due pilastri: le garanzie offerte dalla SACE e quelle offerte dal Fondo di garanzia PMI che sono impegnate a rendere più rapide e immediate le attuazioni di questi provvedimenti che in tema di liquidità per le imprese prevedono la garanzia di SACE, contro garantita dallo Stato.

Il Fondo tuttavia non interviene direttamente nel rapporto tra banca e soggetto beneficiario: i tassi di interesse, le condizioni di rimborso (nell’ambito dei limiti fissati dalla norma), sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti; fatta eccezione per la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro.

E’ prevista la copertura della garanzia del 90% con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo che in alcuni casi può raggiungere il 100%. In ogni caso la liquidità che si andrà ad erogare non potrà superare il 25 per cento del fatturato che il beneficiario ha conseguito nel 2019.

La garanzia con copertura del 100 % sarà riconosciuta alle seguenti categorie:

  • PMI;
  • Imprenditori Individuali;
  • Esercenti arti e professioni.

Condizioni di Accesso per Finanziamenti fino a 25.000 €

I finanziamenti non superiori a 25 mila euro sono concessi dagli istituti di credito nel rispetto dei seguenti parametri:

  • devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal momento di erogazione;
  • devono avere una durata fino a 72 mesi;
  • devono avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. Detto ultimo valore dovrà risultante dall’ultimo bilancio depositato (o per coloro non tenuti alla presentazione del bilancio dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda della garanzia).

Accesso al Finanziamento per imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro

Altra fattispecie di soggetti beneficiari, in cui la copertura della garanzia è del 90 % ma potrebbe arrivare anche al 100% mediante l’intervento di confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, si individua nei soggetti con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro. L’importo da finanziare non potrà essere superiore al minore tra:

  • il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario conseguiti nel corso del 2019.
  • Max 800.000 €

Il Beneficio è rivolto in favore dei soggetti la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, occorrerà pertanto che gli interessati rilascino una auto-dichiarazione