La Commissione europea ha approvato un provvedimento in materia di aiuti di Stato, aumentandone a 800.000 il tetto.
La Commissione ha adottato lo scorso 20 marzo, una Comunicazione in materia di aiuti di Stato che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare misure di aiuto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
La Comunicazione prevede delle misure ad hoc, pensate per fare fronte all’attuale contingenza, sul modello della Temporary Framework adottata nel 2009, agli inizi della crisi economico-finanziaria, per sostenere le imprese dell’UE, adottata sulla base dell’art. 107 (3) lett. b) TFUE, la deroga del Trattato che consente l’erogazione di aiuti per rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.
La versione finale della Comunicazione contiene le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare:
- regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro a singola impresa;
- garanzie dello Stato su prestiti bancari;
- prestiti a condizioni agevolate;
- aiuti alle banche da veicolare ai clienti;
- assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.
Imprese beneficiarie potranno essere soltanto quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, per escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19.
La Comunicazione, che dovrebbe restare in vigore sino al 31 dicembre 2020, non sostituisce ma si affianca agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.
Tuttavia al momento non è ancora stata fatta a livello nazionale la notifica del Temporary Framework, quindi è in vigore la “normale” normativa de minimis (soglia a 200.000 euro negli ultimi tre esercizi).
Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti documenti: