L’art. 26 del Dl 34/20 (c.d. DL Rilancio) ha previsto un Credito di imposta destinato alle imprese che a causa dell’Emergenza epidemiologica in corso abbiano necessitato di un aumento di capitale oneroso al fine di ripianare delle perdite:
In sintesi questo il “perimetro” dell’agevolazione è questo:
- l’aumento di capitale a pagamento deve essere deliberato e perfezionato entro il 31/12/2020;
- la società deve aver registrato nel 2019 ricavi compresi tra 5 mln € ed euro 50 mln € ;
- la società deve aver subìto, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una riduzione di fatturato di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica.
Il Beneficio che ne consegue può essere così riassunto:
- al Socio che ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale, compete un credito d’imposta del 20% dell’importo effettivamente sottoscritto e versato, con un tetto massimo all’aumento di capitale sociale di euro 2 milioni, cui corrisponde un credito d’imposta massimo pari, quindi, ad euro 400.000;
- alla società che delibera l’aumento, invece, compete un credito d’imposta pari al 50% della perdita del 2020, eccedente il 10% del Patrimonio Netto post aumento (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza massima del 30% dell’aumento di capitale stesso (sarà, pertanto, riconosciuto nel minor importo tra i predetti due parametri).
Mentre nel DL Rilancio non era previsto alcun criterio per l’attribuzione dei fondi stanziati, ovvero dei 2 miliardi di € messi a disposizione dal governo per la misura in esame, il decreto del 10 Agosto ha previsto un meccanismo di attribuzione in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.
C’è pertanto il rischio che in fase di richiesta (presumibilmente da inviare i primi mesi del 2021) la procedura si trasformi in un click day dove parte delle imprese potrebbero trovarsi escluse dal beneficio, così come è già successo con molti altri bandi in passato.