NUOVO PATENT BOX

Il nuovo regime del Patent Box istituito con la Legge Finanziari 237/2021 ridefinisce le modalità di applicazione della normativa introdotta nel 2015.

La nuova formulazione della norma prevede infatti la possibilità di agevolare i COSTI di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese per privative industriali concesse a partire dal 2021.

SOGGETTI DESTINATARI:

  • 55 del TUIR;
  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

PRIVATIVE INDUSTRIALI AMMISSIBILI:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Gli effetti che derivano da eventuali rivalutazioni o riallineamenti non possono essere considerati nella determinazione delle spese agevolabili.

AMMONTARE DELL’AGEVOLAZIONE: 

L’agevolazione consiste nella maggiorazione ai soli fini fiscali (rilevanza IRES e IRAP) dei costi ammissibili nella misura del 110 %. Si traduce quindi in un risparmio fiscale netto del 30.7  % (il beneficio può variare in funzione dell’aliquota irap applicata nella regione).

AMBITO TEMPORALE DELLE SPESE AMMESSE:

Possono esse considerate ai fini della determinazione della base imponibile da maggiorare i costi ammissibili sostenuti fino all’Ottavo periodo di imposta antecedente la concessione della privativa industriale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE:

La circolare dell’AgE del 15.2.2022 chiarisce le modalità per l’esercizio dell’opzione la documentazione obbligatoria.

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