Al via il Credito di Imposta Sanificazione e Adeguamento

Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti.

Sono disponibili, in un provvedimento firmato il 10 Luglio dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, le Entrate rispondono entro cinque giorni – Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti – Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

A livello operativo quindi l’invio telematico della comunicazione alle Entrate sarà possibile dal 20 luglio al 30 novembre 2021 per l’adeguamento degli ambienti e dal 20 lu­glio al 7 settembre 2020 per quello di sanificazione. Poi per le prime si potrà optare per le cessione dal 1° ottobre 2020 mentre per le seconde bisognerà attendere il provvedimento delle En­trate che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili. Salvo decisi incrementi delle risorse stanziate (200 mln nel Dl Rilancio) ci si dovrà attendere un riparto molto penalizzante con il rischio di vanificare l’impatto della misura incentivante messa appunto dal governo. Basti pensare al miliardo di Euro di richieste inevase sul Bando Invitalia Impresa Sicura per i quali le aziende cercheranno copertura con il Credito di Imposta Sanificazione (cui sia aggiungeranno le spese di sanificazione ed altri oneri di cui non era stata data copertura con il citato fondo perduto).

Relativamente alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese per la riapertura insicurezza delle attività e la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I soggetti beneficiari sono individuati dall’elenco dei codici Ateco riportati nell’allegato i all’articolo 120 del Dl 34/2020. Rientrano tra i beneficiari anche i forfettari e le fondazioni. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 6o% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80 mila euro, per un credito d’imposta massimo di 48mila euro.

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza.

L’utilizzo deve avvenire in com­pensazione con il modello F24 o può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri sog­getti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta per la sanifica­zione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di pro­tezione individuale spetta invece in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazio­ne degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di di­spositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Quest’ultimo credito è pari al 6o% delle spese ammissibili con limite di 6omila euro di credito per ciascun beneficiario.

Viene inoltre chiarito che l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario avvalendosi di dipendenti o collaboratori con specifiche competenze. In tal caso sarà da rendicontare il costo sostenuto dall’impresa mediante la rendicontazione del costo orario del dipendente per le ore effettivamente svolte oltre al costo dei prodotti da disinfezione utilizzati.

Come indicato già nella formulazione originaria del testo del DL Rilancio il Credito di Imposta Sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, mentre salvo futuri chiarimenti, quello per l’adeguamento dei luoghi di lavoro dovrà essere assoggettato ad entrambe le imposte.

Per maggiori info si rimanda ai documenti allegati disponibili ai link seguenti: