La legge di Bilancio 2020 con l’introduzione del credito di imposta per beni strumentali 4.0 ha stabilito che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare fatture e altri documenti indicanti specifica dicitura di legge per dimostrare, in caso di controlli, l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Con la risposta all’interpello 270 del 18 Maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica ora, avvallando la tesi proposta dall’istante, cosa si intende per “altri documenti”, includendo anche i documenti di trasporto, il verbale di collaudo, il documento di interconnessione (se presente).
Viene quindi chiarito che gli obblighi documentali non si limitano alla sola fattura di acquisto ma siano estesi all’intero “set” documentale che anticipa e segue l’investimento.
Non viene trattata la fattispecie d’acquisto del Leasing ma per analogia si consiglia di far apporre (o apporre successivamente sulle copia conservate dall’azienda in contabilità) la dicitura che richiama le norme di riferimento sia sul contratto di Leasing, sulle fatture emesse dal Leasing nei confronti del Locatario e sul verbale di presa in consegna ben bene.
Si ricorda che l’attuale legge in vigore prevede che l’indicazione da apporre sia la seguente:
“Bene Agevolabile ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178 all’articolo 1 – commi da 1054 a 1058-ter”
Per investimenti effettuati in nel periodo di vigenza della precedente previsione normativa la dicitura era invece la seguente:
“Bene Agevolabile ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 all’articolo 1 – commi da 184 a 197”