DL Rilancio – Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

L’INAIL sarà promotrice di un sostegno generalizzato destinato alle imprese che hanno effettuato, a partire dal 18 Marzo 2020, investimenti per ridurre il contagio attraverso l’acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro:

  • 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti
  • 50.000,00 per le imprese fino a 50 dipendenti
  • 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica e sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’Art. 95 DL Rilancio pubblicato in GU il 19/05/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

  1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020—C (2020) 1863- finali “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.