Credito di Imposta Sanificazione: Spese con addebito dell’IVA in fattura.

L’addebito delle spese per prestazioni di sanificazione va indicato in fattura separatamente dalle ordinarie prestazioni di pulizia e con l’applicazione del regime di IVA esposta.

La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, per le quali potrà essere richiesto il Credito di Imposta nella misura del 50 % e fino a 20 mila Euro, può indurre in errore il prestatore ed il cessionario nel momento in cui la prestazione si configuri come prestazione di servizi.

Il rischio si manifesta nel momento in cui il servizio di sanificazione viene reso da soggetti che ordinariamente erogano servizi di pulizie ordinarie all’Impresa. In tali si configura la necessità di tenere distinte le spese le due tipologie di spese, evitando così la commistione tra le due diverse attività. A differenza delle spese per servizi di semplice pulizia per i quali è prescritta l’applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge), le prestazioni afferenti alla sanificazione degli ambienti cosi come prescritte dal protocollo del 14 marzo, restano soggette alla fatturazione con IVA esposta.

Dal punto di vista normativo l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce infatti la sanificazione un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

In quanto tali non rientrano tra quelle indicate nei codici Ateco 81.20.00 e 82.22.02 soggette al “reverse charge” se rese nei confronti di soggetto passivo di imposta, ma più propriamente nell’Ateco 81.29.10 ovvero non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e devono essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Occorrerà pertanto che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione venga indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.

Qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall’impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, come disposto dall’art. 6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97 il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente.
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

Nel caso in cui invece la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo nella stessa voce di ordinaria pulizia e sanificazione con l’applicazione del Reverse Charge, oltre agli effetti sanzionatori solidamente a carico delle parti si rende incerta l’entità su cui calcolare il Credito di Imposta “cd. Sanificazione” pregiudicandone quindi la possibilità di un suo godimento.

Per maggiori dettagli circa le spese ammissibili si rimanda al seguente articolo: