Importi in calo: le percentuali scendono rispettivamente al 20 e al 10% Compensazione fino al 31 dicembre.
Crediti di imposta energia e gas rinnovati anche per il secondo trimestre 2023. L’articolo 4 del Dl 34/2023 estende al trimestre aprile-giugno 2023 i bonus per l’acquisto di energia e elettrica.
La compensazione dei crediti maturati potrà avvenire fino al 31 dicembre 2023.
Per le imprese energivore, il credito per i costi dell’energia elettrica passa dal 45% del primo trimestre al 20%.
Scende invece al 10% (dal precedente 35%) la misura del bonus per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non energivore.
Il credito per l’acquisto di gas naturale del secondo trimestre è pari al 20% (contro il precedente 45%) sia da parte di imprese gasivore che di imprese non gasivore.