L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di “portare a nuovo” l’eccedenza di Credito di Imposta per Beni Strumentali non compensato nel corso dell’anno fiscale di maturazione.
L’interpretazione riferita al Credito di Imposta recentemente potenziato con la Legge di Bilancio 2021 per analogia può essere “traslata” anche al precedente Credito di Imposta istituito con legge di Bilancio 2020.
Il Credito di Imposta sugli investimenti previsto dalla legge 178/2020 può essere compensato in F24 già a partire dall’anno di entrata in funzione dei beni (o da quello di interconnessione per gli investimenti 4.0).
La compensazione si effettua in 3 quote annuali, salo per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori ai 5 Mln €, i quali per i Beni “tradizionali” possono effettuare la compensazione in un unica quota annuale.
Per le imprese con debiti contributivi non elevati (soprattutto PMI o imprese che applicano regimi forfettari di determinazione del reddito) a Telefisco è stato chiedo di conoscere la sorte dell’eventuale eccedenza non compensata nell’anno.
La risposta fornita è in linea con quanto già chiarito in passato dalla circolare 5/E del 2015 – Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex. art. 18 d.l. 91/2014.
L’interpretazione è inoltre in linea con l’intento del Legislatore di ridurre il tempo di “recupero” senza però penalizzare le imprese di dimensioni più modeste e/o che abbiano cumulato altri crediti da compensare nell’esercizio.