La Circolare 31/E diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate mette fine alla pratica oramai diffusa tra i contribuenti di inoltro di istanze di interpello finalizzate ad ottenere risposte sull’ammissibilità tecnica di investimenti in Ricerca e Sviluppo o dei quali le imprese chiedevano pareri di ammissibilità per il Credito di Imposta per Beni Strumentali 4.0.
La prassi si era diffusa da qualche anno in seguito al mutato atteggiamento “sfuggente” del MISE il quale, dopo un primo impegno a dar risposta agli interpelli tecnici entro 60 gg. con il c.d. silenzio assenso, ha smesso di dare “certezze” alle imprese.
Le Imprese si sono messe a sfruttare l’Istituto normato dell’Interpello ordinario all’Agenzia, la quale, ricevendo quesiti tecnici che esulano dalle proprie competenze, si preoccupava di acquisire lei i pareri tecnici dal MISE prima di fornire la risposta ufficiale al contribuente.
Con la nuova impostazione sancita dalla succitata circolare questa strada non è più percorribile, in quanto l’Agenzia chiarisce che a far data dal 23.12.2020 alle istanze inviate e contenti quesiti di natura tecnica non sarà data risposta (o meglio verrà risposto che il quesito non rientra nella disciplina di cui alla legge 212/00…il che è equivalente).
Gli ambiti interessati dal provvedimento sono:
- Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design;
- Credito di Imposta per Investimenti in Beni Nuovi 4.0;
- Credito di Imposta Formazione 4.0;
- Credito di Imposta per investimenti nel Mezzogiorno;
- Credito di Imposta per consulenze sulla quotazione;
- Credito di Imposta per investimenti in Start Up Innovative.
Viste evidenti alcune criticità emerse nell’individuare correttamente i presupposti sostanziali per l’applicazione delle discipline agevolative sopra richiamate, si auspica in un potenziamento dell’attività dei compenti uffici del MISE così che le Imprese possano tornare ad avere risposte chiare in tempi utili all’effettuazione dei propri piani di investimento, senza rischiare pesanti sanzioni in caso di successive contestazioni (possibili e frequenti).
Per maggiori informazioni rimandiamo al testo integrale della circolare di seguito allegata: