Importanti novità anche per quanto riguarda le spese ammissibili.
Il Ddl Bilancio 2021 estende al 31 dicembre 2023 il periodo di applicazione dell’agevolazione c.d. Credito d’Imposta Formazione 4.0.
Inoltre, per quanto riguarda le spese ammissibili al calcolo dell’agevolazione, viene implementato un importante adeguamento alla normativa europea, prevedendo esplicitamente che i costi ammissibili siano quelli previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Se verrà confermato in sede parlamentare l’impianto dell’agevolazione introdotto dal Ddl Bilancio 2021, sarà inoltre retroattivo a tutto il 2020 l’allargamento delle spese ammissibili al calcolo dell’agevolazione.
Saranno per tanto ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Restano invece invariate le aliquote e i massimali introdotti dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ovvero:
- Piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e limite massimo annuale di Euro 300.000;
- Medie imprese: 40% delle spese ammissibili e limite massimo annuale di Euro 250.000;
- Grandi imprese: 30% delle spese ammissibili e limite massimo annuale di Euro 250.00.