Anche le imprese commissionarie in caso di attività extra muros saranno tenute ad adeguarsi al nuovo adempimento.
Iniziano a prendere corpo, all’interno del Ddl Bilancio 2021, alcune nuove disposizioni sul credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design.
Tra le più importanti spicca senza dubbio l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica prevista dal comma 206, articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). La norma in questione introduceva, già dal 2020, l’obbligo per le imprese beneficiarie del credito d’imposta di redigere e conservare una relazione tecnica che illustrasse le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti e ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Il Ddl Bilancio 2021 conferma l’impostazione della precedente norma aggiungendovi però l’obbligo di asseverazione di tale relazione tecnica. La predisposizione della relazione sarà per tanto a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa mediante autocertificazione di cui al Dpr 445/2000.
Gli adempimenti formali per la relazione tecnica saranno perciò due:
- Asseverazione della relazione tecnica;
- Autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale ai sensi del Dpr 445/2000.
Rimane invece poco chiara l’indicazione circa gli obblighi temporali per questi adempimenti. Di fatto, stando così le norme, si ritiene che asseverazione ed autocertificazione della relazione tecnica debbano concretizzarsi solo antecedentemente al momento di avvio di un possibile controllo. È tuttavia buona prassi amministrativa che la relazione sia sottoscritta precedentemente agli adempimenti contabili e amministrativi formali, e conservata unitamente a tutta la documentazione contabile utile alla determinazione del credito spettante.
Attività extra muros
Dal 2021 anche le commissionarie di attività di R&S (nel caso in cui siano state commissionate attività extra muros o tali attività siano svolte da terzi soggetti rispetto all’impresa beneficiaria) saranno tenute ad adeguarsi al nuovo adempimento.
La relazione redatta e asseverata dalle commissionarie non dovrà essere asseverata da parte dell’impresa committente, fatto salvo invece il caso in cui l’attività esternalizzata rappresenti solo parte dell’attività di R&S complessivamente svolta: in questo caso, sarà comunque necessario adempiere agli obblighi di redazione, asseverazione e autocertificazione della relazione tecnica riassuntiva di tutte le attività svolte.