Verso proroga e potenziamento del Credito del Piano Transizione 4.0

Sembra essere stato raggiunto un compromesso di intesa tra il Ministero dell’Economia ed il Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità ed i contenuti per prorogare gli incentivi del piano 4.0 fino al 2022 compreso, in luogo dell’imminente scadenza prevista per fine anno.

Il ” restyling” degli incentivi interesserà soprattutto le misure cd. Credito di Imposta per Beni strumentali ed il Credito di Imposta per Ricerca, Innovazione e Design.

Parlando del primo, la nuova versione degli incentivi dovrebbe partire retroattivamente dal 1° Novembre 2020 e per investimenti effettuati fino al 31/12/2022 (con termine di consegna esteso fino al 30.06.2023 sempre nel caso si versi l’acconto del 20 % e venga accettato l’ordine dal fornitore entro il 31/12/2022).

Il periodo minimo di compensazione del Credito di Imposta dovrebbe inoltre scendere da 5 a 3 anni per i Beni 4.0, mentre sarà ridotto da 5 ad 1 anno per i Beni c.d. tradizionali. Scatterà inoltre l’anticipazione della fruizione della prima quota già dall’anno dell’investimento (o dell’interconnessione per i Beni 4.0).

Relativamente alle aliquote, per il solo 2021 il Credito per c.d. Beni Standard salirà dal 6 % al 10 % per i soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 5 mln di €. Sarà inoltre introdotta un aliquota del 15 % per tutti i beni funzionali allo smart working. L’aliquota di base del 6 % verrà inoltre estesa anche ai Software non 4.0 (ovvero che non rientrano tra quelli annoverati nell’Allegato B della legge 232/2016), prima esclusi dal contributo.

Incremento temporaneo di aliquota anche per i Beni 4.0, sempre individuati dall’Allegato A della legge 232/2016, per i quali si assisterà ai seguenti aumenti temporanei:

  • Investimenti in 1° Fascia (tetto portato da 2,5 a 4 mln €) – Beneficio passa dal 40% al 50 % per il solo 2021, dopo di che ritornerà il limite di 2,5 Mln ed aliquota del 40 %;
  • Investimenti in 2° Fascia (da 4 a 10 mln €) – Beneficio passa dal 20% al 30 % per il solo 2021, dopo di che ritornerà l’aliquota del 20 %;
  • Investimenti oltre 10 mln € e fino a 20 mln € (prima esclusi) – Beneficio del 10 % sia per il 2021 che per il 2022.

Per i Software 4.0 (ovvero inclusi nell’Allegato B della legge 232/2016), l’aliquota sale temporaneamente dal 15 al 20 % ed il massimale da 700 mila ad 1 mln € (solo per 2021).

Relativamente al Credito di Imposta per Ricerca, Innovazione e Design le novità possono essere così sintetizzate:

  • Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo > aliquota incrementata dal 12 al 20 % e massimale dai 3 a 5 mln €;
  • Credito di Imposta per Innovazione > aliquota incrementata dal 6 al 10 % e massimale dai 1,5 a 3 mln €;
  • Credito di Imposta per Design ed innovazione estetica > aliquota incrementata dal 6 al 15 % e massimale dai 1,5 a 3 mln €.

Rinnovato infine anche il Credito di Imposta per la Formazione 4.0, dove la principale novità consiste nell’introduzione tra i costi agevolabili delle spese dirette per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori, che si aggiungeranno alla base di calcolo ora costituita solo dai costi aziendali riferiti ai dipendenti. Saranno quindi ammissibili anche i costi pagati ai formatori esterni. Occorrerà capire se rimarranno gli attuali vincoli in merito agli accreditamenti degli stessi o se si potranno includere anche i costi dei soggetti non accreditati dalle regioni e/o non in possesso della certificazione ISO 9001:2000 settore EA 37.

NOTA BENE: Si precisa comunque che per diventare operative, le modifiche sopra enunciate dovranno essere recepite nella nuova legge di Bilancio, e fino a tale data sono da intendersi come indicative e suscettibili di modifiche anche sostanziali.