Credito di Imposta Affitti subito utilizzabile in compensazione

La Circolare 14/E delle Entrate pubblicata ieri dà il via libera alla compensazione del tax credit con IMU e altri tributi, alla quale sono ammessi anche forfettari ed agricoltori.

Uno dei chiarimenti più importanti forniti con la nuova circolare è infatti la possibilità di compensare subito il credito di imposta sui canoni di affitto o leasing di Immobili.

Relativamente all’ambito oggettivo, il Credito spettante viene determinato in misure differenti in relazione alle seguenti tipologie di canoni:

  • 60 % sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
  • 30 % dei canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda).

Riguardo ai requisiti di accesso si rammenta che il beneficio spetta a soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La verifica del requisito di accesso è indipendente per ciascun mese, quindi il Credito di Imposta è fruibile anche solo per un mese se verificabile il calo del fatturato.

Relativamente all’utilizzo, il credito è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • può essere ceduto:
    a) al locatore o al concedente;
    b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto concerne l’utilizzo del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda si precisa che la compensazione mediante modello F24 (cod. Tributo 6920) deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare scaricabile al seguente link: