DL Rilancio – Credito di Imposta al 60 % sulle spese di Sanificazione fino a 60.000 euro

L’Art. 125 del DL Rilancio stabilisce al comma 1 che “ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Il credito d’imposta spetta quindi in misura pari al 60 % delle spese sostenute e fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, fino ad un limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.